Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002;
Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica alla direttiva 92/119/CE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana.
Art
3.
Notifica della peste suina africana
Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.
Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:
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procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:
1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;
2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;
3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.
Art
3.
Notifica della peste suina africana
Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute e alle regioni e province autonome competenti per territorio copia della denuncia ricevuta.
Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:
a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:
1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;
2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;
3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.
Art
4.
Misure in caso di sospetto della presenza di peste suina africana in un'azienda
Se in un'azienda si trovino uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della peste suina africana, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali idonee a confermare o ad escludere la presenza della malattia conformemente al manuale di diagnostica.
Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30aprile 1996, n. 317.
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Qualora non sia possibile escludere il sospetto di peste suina africana in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:
venga effettuato il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta...