DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179 - Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele

Coming into Force21 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/07/20/004G0210/CONSOLIDATED/20160708
Published date20 Luglio 2004
Enactment Date21 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.168 del 20-07-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

  2. Principali varieta' di miele sono:

    1. secondo l'origine:

      1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

      2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

    2. secondo il metodo di produzione o di estrazione:

      1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

      2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo;

      3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

      4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

      5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;

      6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

  3. Il miele per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che puo':

    1. avere un gusto o un odore anomali;

    2. avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;

    3. essere stato surriscaldato.

Art 2.
  1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.

Art 3.
  1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

  2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

    1. la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

    2. la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;

    3. il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione "destinato solo alla preparazione di cibi cotti";

    4. ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

      1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;

      2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

      3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria;

    5. il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;

    6. sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e' originario di piu' Stati membri o Paesi terzi l'indicazione puo' essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:

      1) "miscela di mieli originari della CE";

      2) "miscela di mieli non originari della CE";

      3) "miscela di mieli originari e non originari della CE";

    7. ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.

  3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.

  4. Il miele destinato ai consumatori deve essere...

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