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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
Tale prodotto puo' essere fluido, denso o cristallizzato.
Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 179
Art
2.
Il miele puo' essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non piu' del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non piu' del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non piu' del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Banksia meinziesii non piu' del 10 per cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua:
non piu' dello 0,1 per cento;
miele torchialo non piu' dello 0,5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non piu' dello 0,6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non piu' dell'1 per cento;
6) acidita':
non piu' di 40 milliequivalenti per kg;
7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:
indice diastasico (scala di Schade):
-
non meno di 8;
a") miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;
-
HMF non piu' di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a").
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 179
Art
3.
Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto.
Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non puo' essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di "miscela di mieli di origini diverse". La miscela di mieli di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di "miscela di mieli di importazione".
I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine.
Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art
3.
Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto.
((Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428.
Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art
3.
Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto.
Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428.
5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma 1.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art
3.
Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto.
Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428.
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione
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