DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 73 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici

Coming into Force17 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/02/005G0095/CONSOLIDATED/20180103
Enactment Date21 Marzo 2005
Published date02 Maggio 2005
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione sulla diversita' biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'articolo 9, riguardante la conservazione ex situ;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a) e b);

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversita' biologica.

Art 2.

Definizioni e ambito di applicazione

  1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita'.

  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

  1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.

Art 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive Modificazioni.

  1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.

Art 3.

Requisiti del giardino zoologico

  1. Il giardino zoologico, come individuato all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi:

    1. partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;

    2. partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;

    3. promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;

    4. rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;

    5. ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarita' delle specie ospitate;

    6. mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;

    7. adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;

    8. disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;

    9. fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT