DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1996, n. 104 - Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare

Coming into Force17 Marzo 1996
Enactment Date16 Febbraio 1996
Published date02 Marzo 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/03/02/096G0084/CONSOLIDATED/20040921
Official Gazette PublicationGU n.52 del 02-03-1996 - Suppl. Ordinario n. 43
TITOLO I PROGRAMMI DI CESSIONE E NUOVO MODELLO GESTIONALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica.

  2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprieta', non trovano applicazione riguardo ai beni di proprieta' degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.

  3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:

    1. immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del

      mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili,

      anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle

      caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie

      dei relativi conduttori;

    2. immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione; c) immobili di cui al comma 2;

    3. immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditivita'

      in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a

      preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che

      accerta anche i presupposti della effettiva redditivita'. In caso

      di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditivita'

      ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei

      piani di cessione.

  4. La copertura delle riserve tecniche puo' in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica. 4

  2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprieta', non trovano applicazione riguardo ai beni di proprieta' degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.

  3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:

    1. immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie dei relativi conduttori;

    2. immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;

    3. immobili di cui al comma 2;

    4. immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditivita' in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che accerta anche i presupposti della effettiva redditivita'. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditivita' ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione.

  4. La copertura delle riserve tecniche puo' in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili.

Art 2.

Avvio del nuovo processo gestionale e programmi di cessione

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa i criteri e parametri omogenei a cui gli enti si attengono per un'organica ricognizione del loro patrimonio immobiliare, da completare nei successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata alla rilevazione e sistemazione di tutti i dati necessari per la definizione dei programmi di cessione di cui alle successive disposizioni anche per quanto riguarda le effettive destinazioni d'uso e delle utenze e le esigenze di adeguamento delle classificazioni catastali, puo' essere realizzata dagli enti tramite le societa' gia' costituite e le collaborazioni gia' acquisite contrattualmente dai medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le predette finalita' e per quelle di cui al comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito centro unitario di servizi.

  2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, i medesimi enti, nei successivi tre mesi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti dai rispettivi consigli di indirizzo e vigilanza e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, determinano programmi di cessioni del patrimonio immobiliare, previa valutazione, unitamente agli enti locali aventi competenza in materia, degli effetti di dette cessioni sui diversi mercati immobiliari anche tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse aree. I programmi vanno formulati, attraverso un confronto preventivo fra i competenti organi degli enti, in modo da: massimizzare le opportunita' di integrazioni operative e dei sistemi informatici; realizzare l'omogeneita' dei criteri di comportamento...

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