DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137 - Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Coming into Force17 Settembre 2015
Enactment Date07 Agosto 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/09/02/15G00152/ORIGINAL
Published date02 Settembre 2015
Official Gazette PublicationGU n.203 del 02-09-2015
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta legge («Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni di principio e definizioni

  1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

  2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.

  3. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    1. decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

    2. Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorita' giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;

    3. Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale e' trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;

    4. decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

    5. bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonche' gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;

    6. provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;

    7. strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati;

    8. beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

    9. certificato: il certificato redatto e compilato in conformita' al modello allegato al presente decreto legislativo.

  4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, e' eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di cui una persona abbia la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, puo' essere eseguita, previo accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.

Art 2.

Autorita' competenti

  1. Sono autorita' competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.

  2. Il Ministro della giustizia e' competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.

  3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorita' giudiziaria italiana puo' richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale.

  4. La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorita' di cui all'articolo 10 alla competente autorita' dello Stato di esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorita' di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorita' giudiziaria trasmette i predetti atti in originale.

  5. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorita' giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della giustizia delle decisioni di confisca ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici.

Capo II Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri
Art 3.

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

  1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro puo' essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale.

  2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione e' prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilita':

    a) associazione per delinquere;

    b) terrorismo;

    c) tratta di esseri umani;

    d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

    e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

    g) corruzione;

    h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli...

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