DECRETO 10 febbraio 2014 - Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (14A01906)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, cosi' come modificato dal comma 532 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

Visto il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, cosi' come inserito dall'art. 1, comma 533, della citata legge n. 147 del 2013 che per l'anno 2014 dispone che l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente;

Visto il comma 4-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni 2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che per l'anno 2014 stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo art. 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero;

Visto il comma 4-quater che...

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