DECRETO 22 gennaio 2008 - Procedure attuative dell''articolo 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilita' del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze, il cui schema e' trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2003, n. 73, attuativo del menzionato art. 55 della legge n. 448/2001 per l'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2003, n. 210, con il quale e' stato effettuato il riparto dello stanziamento 2003 del Fondo summenzionato e sono state dettate modalita' di ammissione al predetto Fondo per l'anno 2003;

Vista la sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante ´disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislativeª, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140;

Visto, in particolare, l'art. 7-sexies del summenzionato decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, recante ´disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti localiª, che dispone che ´al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004ª;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante ´interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblicaª, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che ´i residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero...

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