DECRETO 21 dicembre 2012 - Modalita' attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di accantonamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (13A01305)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 20, che prevede che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo.»;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che, dopo il secondo periodo del citato art. 6, comma 20, ha aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.»;

Considerato che il citato art. 6, comma 20, prevede che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.»;

Considerata la necessita' che il citato decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze disciplini le modalita' con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i...

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