LEGGE 26 marzo 2010, n. 42 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0070)

Coming into Force28 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/27/010G0070/ORIGINAL
Enactment Date26 Marzo 2010
Published date27 Marzo 2010
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 marzo 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1:

le parole: «il secondo periodo e' sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti»;

le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2011» e le parole: «nel corso dell'anno» sono soppresse;

dopo le parole: «dei rispettivi consigli» sono inseriti i seguenti periodi: «. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia".

1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente:

"185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 'Revisione delle circoscrizioni provinciali".

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";

b) alla lettera a):

1) dopo le parole: "difensore civico" e' inserita la seguente: "comunale";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";

c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";

e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".

1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 e' inserito il seguente:

"186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto...

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