DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n.296 - Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g); Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo;

Art. 1.

I s t i t u z i o n e 1. E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 13, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio ai sensi dell'articolo 8, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici.

  1. L'INAF ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

  2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INAF le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono

    "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica".

    - La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda

    "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".

    - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18, comma 1, lettere b) e g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa)

    "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a

    a)- c) (Omissis); d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".

    "Art. 14. - Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.

    241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi

    1. fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".

      "Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi

    2. (Omissis); b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi; c)-f) (Omissis); g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese".

      - L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.

      59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.

      Disposizioni in materia di edilizia scolastica) cosi' recita

      "12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".

      - Il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

      204, e' il seguente: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

      - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguarda: "La razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

      Note all'art. 1

      - Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle premesse.

      - Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.

      Art. 2.

      Attivita' e finalita' dell'INAF 1. L'INAF

    3. promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonche' progetta e coordina pr ogrammi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero; b) svolge attivita' di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le universita' che rilasciano i relativi titoli, nonche' attivita' di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attivita' dell'Istituto, anche mediante...

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