LEGGE REGIONALE 24 novembre 2011, n. 14 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Suppl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 25 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Saldo finanziario 1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, e' accertato in euro 262.955.532,96.

Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 262.955.532.96, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2011 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2011 e di euro 21.550.000,00 dal 2012 in poi.

  1. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013.

  2. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonche' del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella F) allegata alla presente legge.

    Art. 3

    Fondi da reiscrivere 1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2011, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2010, a norma dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, e' accertato in euro 805.961.691,22, come risulta dalla Tabella C) allegata alla presente legge.

    Art. 4

    Fondi perenti 1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r.

    13/2000 e' approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2010 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2011 e di cui all'articolo 3.

    Art. 5

    Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2013 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

  3. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

    Art. 6

    Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36

  4. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), le parole: ', comma 1,' sono soppresse.

    Art. 7

    Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26

  5. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)) e' sostituito dal seguente:

    '3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle...

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