LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

TITOLO ITUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria n. 56 del 27 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria. 2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria e' ispirato ai seguenti principi:

    1. pariteticita' nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;

    2. chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;

    3. certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;

    4. istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.

  2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

  3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

  4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

  5. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

  6. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

    Art. 2.

    Efficacia temporale delle norme tributarie

  7. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

  8. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

    Art. 3.

    Informazione del contribuente regionale

  9. La Regione Umbria, oltre agli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti normativi assunti previsti dallo Statuto regionale nonche' da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresi', idonee iniziative di informazione, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti. 2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

    Art. 4.

    Conoscenza degli atti e semplificazione

  10. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. 2.

    L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

  11. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.

  12. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

  13. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

    Art. 5.

    Chiarezza e motivazione degli atti

  14. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

    1. l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

    2. l'organo o l'autorita' amministrativa a cui e' possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'art. 11;

    3. le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

  15. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

  16. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

    Art. 6.

    Tutela dell'integrita' patrimoniale

  17. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche...

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