DECRETO 19 novembre 2008 - Arresto definitivo delle unita'' da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) 520/2007;

Visto il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunita' europea colpite dalla crisi economica, in particolare, per le flotte i cui costi energetici rappresentano in media non meno del 30% dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1 luglio 2008;

Considerato necessario avviare le procedure al fine di attivare le misure indicate nel predetto piano di adeguamento;

Ritenuto indispensabile, allo scopo di ridurre la capacita' di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso, determinare l'indennita' da erogare a compensazione degli investimenti effettuati a condizione della fuoriuscita definitiva della relativa capacita' di pesca dal segmento tonno rosso;

Vista, altresi', l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato regioni del 20 marzo 2008, con la quale e' stata adottata la ripartizione delle risorse finanziarie e delle competenze tra Stato e regioni relativamente all'attuazione del Regolamento di base;

Considerata la competenza regionale in merito agli interventi di carattere sociale, di cui all'art. 27 del Regolamento di base, che prevede la corresponsione di premi in favore degli imbarcati su navi oggetto di arresto definitivo;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 22 ottobre 2008;

Visto il piano di adeguamento, redatto ai sensi del Reg. (CE) 744/08, art.12;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacita' di pesca

  1. L'arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema...

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