DELIBERAZIONE 14 marzo 2005 - Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas e di revoca della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 127/03. (Deliberazione n. 42/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 marzo 2005 Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito direttiva 96/92/CE); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE); la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito

la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE); la legge 31 ottobre 2003, n. 306; l'art. 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02); la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2003, n. 127/03 (di seguito: deliberazione n. 127/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04), in particolare l'art. 13 di questa; la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04), in particolare il punto 18 di questa; la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05).

Considerato che

l'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 prevede che con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalita' per l'esperimento di procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita' nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio; l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita' sia competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti di importazione ed esportazione di energia elettrica; l'art. 35 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorita' sia competente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della direttiva 98/30/CE, a risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale; con deliberazione n. 127/03 e' stato approvato in via d'urgenza, nelle more dell'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 - non ancora adottato - e sul presupposto della intestazione all'Autorita' di un generale mandato alla risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti contenuto nelle suddette direttive e nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ordinamento nazionale, un Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE recano previsioni, non ancora trasposte nell'ordinamento italiano, rispettivamente all'art.

23, comma 5, e all'art. 25, comma 5, afferenti la risoluzione delle controversie rispettivamente inerenti l'accesso alle reti elettriche e al sistema del gas naturale, sembrano configurare in modo diverso dalle direttive precedenti il ruolo dell'arbitrato dell'Autorita'; la societa' Blumet Spa (di seguito: Blumet) ha presentato, anche per conto della societa' Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), una domanda di arbitrato avente ad oggetto una controversia, insorta tra le citate societa' nell'ambito del rapporto tra le stesse intercorrente avente ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto, riguardante, in particolare, un credito vantato da Snam Rete Gas a titolo di penale per supero di capacita' da parte di Blumet la quale, per contro, ne contesta la sussistenza e richiede la restituzione delle somme versate a parziale adempimento; la controversia sopra richiamata afferisce a tematiche relative al servizio di trasporto del gas naturale e quindi in generale afferenti all'accesso alle reti di trasporto del gas naturale secondo le previsioni del decreto legislativo n. 164/00, della direttiva...

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