DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1984, n. 1034 - Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze

Coming into Force05 Marzo 1985
Enactment Date21 Dicembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/18/084U1034/CONSOLIDATED/19980309
Published date18 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.42 del 18-02-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma "quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211;

Visto il protocollo d'intesa, di cui all'art. 5 del citato decreto n. 211, sottoscritto in data 15 novembre 1982;

Considerata la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto presidenziale, il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1985

Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 18

Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E L'EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art 1

Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art 2

Le entrate del fondo sono costituite:

  1. dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

  2. dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilita' del fondo di riserva;

  3. dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60;

  4. dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687;

  5. dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, e successive modificazioni;

  6. dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

  7. da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali.

Art 3

Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero.

Per l'erogazione delle spese previste dal presente regolamento e' istituito un conto corrente con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art 4

Il fondo di previdenza provvede:

1) a corrispondere una indennita' agli iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto indicati nel successivo art. 8 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;

2) a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, una anticipazione sulla indennita', in relazione all'anzianita' di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze, nel limite della somma disponibile di cui alla lettera b) del successivo art. 5;

3) a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art 5

Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue:

  1. l'84% e' destinato alla corresponsione delle indennita' di cui al n. 1) dell'art. 4;

  2. il 4% e' destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennita' di cui al n. 2) dell'art. 4;

  3. il 6% e' destinato alle erogazioni delle sovvenzioni di cui al n. 3) dell'art. 4;

  4. il 5% e' destinato a costituire un fondo di riserva - per garantire la corresponsione delle indennita' di cui al n. 1) dell'art. 4 - fino all'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale eccedenza e' destinata ad incrementare la disponibilita' di cui alla precedente lettera b);

  5. l'1% e' destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonche' a quelle straordinarie ed occasionali.

Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) sono destinate al fondo di riserva;

se detto fondo ha raggiunto l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di amministrazione.

Art 6

L'indennita' di cui all'art. 4, n. 1), e' corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle finanze, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennita' da parte dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi commi terzo e quinto. Per il personale di cui al n. 5) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, l'anzianita' da valutare ai fini della liquidazione dell'indennita' decorre dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo di sei mesi o inferiore.

Gli iscritti che abbiano percepito indennita' da uno o piu' dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, possono chiedere, con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di cessazione dal servizio, la valutazione per intero del periodo civile prestato nel Ministero delle finanze. Dalla indennita' calcolata con i criteri di cui al successivo art. 10 sara' detratta quella gia' corrisposta dai fondi preesistenti, maggiorata degli interessi legali.

Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennita', venga riammesso o riassunto in servizio in uno dei ruoli del Ministero delle finanze, l'indennita' sara' commisurata al solo periodo di servizio prestato dopo la riammissione o la riassunzione.

Agli iscritti al fondo che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura della indennita' e' aumentata del 50%.

Ai superstiti degli iscritti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del successivo art. 8 deceduti in attivita' di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio civile alle dipendenze del Ministero delle finanze l'indennita' e' calcolata sulla base di 40 annualita'.

L'indennita' di cui ai commi precedenti e' liquidata detraendo l'eventuale anticipazione di cui all'art. 4, n. 2), maggiorata degli interessi legali. Per i casi previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo, va detratta anche l'indennita' eventualmente corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.

Art 7

L'indennita' prevista dall'art. 4, n. 1), e' corrisposta d'ufficio.

A tal fine gli uffici che amministrano il personale iscritto al

fondo sono tenuti a comunicare alla segreteria del fondo stesso i

nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal

servizio per qualsiasi causa e i nominativi degli eventi diritto,

nonche' l'anzianita' maturata ai fini della liquidazione dell'indennita' predetta.

Analoga comunicazione, unitamente agli elementi necessari per il pagamento della indennita', deve essere inoltrata dagli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Le suddette comunicazioni devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni dalla data della cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto elencati nel successivo art. 8 potranno chiedere la valutazione del servizio di cui al terzo comma dell'art. 6.

Art 8

In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attivita' di servizio, il diritto all'indennita' prevista dall'art. 4, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza:

1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche...

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