DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1926 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, relativa alla disciplina della professione di mediatore

Coming into Force06 Agosto 1961
Published date22 Luglio 1961
Enactment Date06 Novembre 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/07/22/060U1926/CONSOLIDATED/19890209
Official Gazette PublicationGU n.180 del 22-07-1961
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta, del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura formano e conservano i ruoli degli agenti di affari in mediazione previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 253.

Art 2.

Ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura tiene distinti i ruoli di cui all'art. 1 in un ruoli speciale ed un ruolo ordinario.

Nel ruolo speciale sono iscritti i mediatori che intendono esercitare anche gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale ai sensi dello art. 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Nel ruolo ordinario sono iscritti tutti gli altri esercenti la professione di mediatore.

L'iscrizione nei ruoli si effettua in base a deliberazione della Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo art. 3.

Art 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli articoli 1 e 2.

La Commissione e' composta:

  1. dal membro della Giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede;

  2. da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

La Commissione dura in carica tre anni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art 4.

I ruoli debbono indicare:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

  2. ramo o rami di mediazione da questo esercitati;

  3. data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale.

Nei ruoli dovranno essere successivamente annotati i provvedimenti di cancellazione, sospensione; disciplinari e penali.

Nel ruolo speciale dovranno inoltre essere riportate le indicazioni relative alla cauzione prestata ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

In base ai ruoli le Camere di commercio, industria e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo la specie del ruolo ed i rami di mediazione esercitati.

Art 5.

Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono essere di eta' maggiore, avere il godimento dei diritti civili e politici, risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli intendono iscriversi e godere di notoria moralita' e correttezza commerciale, quest'ultima accertata dalla Camera stessa.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo speciale debbono inoltre essere in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art 6.

Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura indicando il ruolo e le categorie di merci o servizi per cui chiedono di essere iscritti.

Alla domanda deve essere unita la quietanza rilasciata dall'Ufficio del registro, o l'attestazione del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa di iscrizione prevista al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande, le Camere di commercio, industria e agricoltura osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art 7.

In luogo della documentazione di cui all'articolo precedente e' sufficiente la esibizione della licenza di pubblica sicurezza per i mediatori che ne siano provvisti alla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 253.

Art 8.

La prova pratica di esame che gli aspiranti all'iscrizione nei ruoli debbono sostenere, verte sui seguenti argomenti:

1) per gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo ordinario:

  1. principali nozioni sulle norme che regolano l'esercizio della mediazione in affari, stabilite dal Codice civile, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal regolamento per la sua esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dalla legge 21 marzo 1958, n. 253, nonche' dalle altre disposizioni vigenti sulla...

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