DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1988, n. 566 - Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213

Coming into Force05 Febbraio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/20/089G0019/CONSOLIDATED/20100618
Enactment Date18 Novembre 1988
Published date20 Gennaio 1989
Official Gazette PublicationGU n.16 del 20-01-1989 - Suppl. Ordinario n. 3
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della costituzione; Visto l'art. 731 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461; Visto l'allegato 1 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 1988; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA

il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato il regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato, vistato dal Ministro proponente e annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

SANTUZ, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1988 Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 21

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI LICENZE, ATTESTATI

E ABILITAZIONI AERONAUTICHE

CAPO I LICENZE - ATTESTATI - ABILITAZIONI
SEZIONE I Principi generali
Art 1 - Definizioni

a) PILOTARE: governare un aeromobile durante il tempo di volo.

b) MEMBRO DI EQUIPAGGIO: titolare di una licenza o di un attestato aeronautico, incaricato di funzioni essenziali alla condotta di un aeromobile, o di altre mansioni a bordo, durante il tempo di volo.

c) MEMBRO DI EQUIPAGGIO - ALLIEVO: allievo, o titolare di licenza o attestato aeronautico, in addestramento per il conseguimento di licenze, abilitazioni, o attestati aeronautici.

d) PILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili.

e) ALLIEVO: persona in addestramento per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico con le relative abilitazioni.

f) PILOTA ALLIEVO: pilota titolare di almeno una licenza aeronautica, in addestramento per il conseguimento di altra licenza o abilitazione aeronautica.

g) COPILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra.

PILOTA RESPONSABILE: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilita' della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore.

i) COMANDANTE DI AEROMOBILE: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile.

l) PILOTA DI SUPPORTO: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali.

m) TECNICO DI VOLO: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico.

n) TECNICO DI VOLO PER I COLLAUDI: titolare di licenza aeronautica professionale, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico.

o) NAVIGATORE: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto a specifiche mansioni nel pilotaggio di aeromobili in servizio di trasporto pubblico.

p) ASSISTENTE DI VOLO: titolare di specifica abilitazione professionale, incaricato di svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico.

q) INCARICATO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE: titolare di licenza aeronautica professionale, operante di norma nell'ambito di un centro operativo o d'addestramento, autorizzato ad impartire istruzione di volo nei casi previsti dai programmi ministeriali.

r) CONTROLLORE D'ADDESTRAMENTO: titolare di licenza professionale, operante nell'ambito di una scuola di pilotaggio, centro operativo o di addestramento, autorizzato a svolgere funzioni di controllo periodico d'addestramento e controllo in linea.

s) ISTRUTTORE: titolare di specifica abilitazione, autorizzato ad impartire istruzione di volo o di paracadutismo presso le scuole di pilotaggio o di paracadutismo, i centri operativi o d'addestramento.

t) COLLAUDATORE: pilota professionista, in possesso di specifica abilitazione che autorizza a svolgere particolari mansioni a bordo di aeromobili non in servizio di trasporto pubblico.

u) ISPETTORE DI VOLO: pilota professionista che svolge funzioni di controllo di volo, ad esso direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

v) SCUOLA DI PILOTAGGIO O DI PARACADUTISMO: scuola autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.

z) CENTRO OPERATIVO O D'ADDESTRAMENTO: idonea organizzazione autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, nei casi stabiliti dai programmi ministeriali.

aa) CATEGORIA DI AEROMOBILE: classificazione di aeromobili, secondo caratteristiche basiche fondamentali, quali: velivolo, elicottero, aliante, pallone libero, dirigibile;

bb) CLASSE DI AEROMOBILE: raggruppamento di aeromobili, all'interno della categoria, aventi comuni caratteristiche di costruzione o di manovra;

cc) TIPO DI AEROMOBILE: l'insieme di aeromobili costruiti sullo stesso progetto fondamentale, ancorche' modificato, purche' le modifiche non comportino un cambiamento delle caratteristiche di volo e della tecnica di pilotaggio.

dd)...

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