DECRETO 7 ottobre 2010, n. 211 - Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita'' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all''articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all''articolo ...

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 117, lettere m) e n), della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visti il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei e i piani di studio di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani di studi previsti per i percorsi liceali di cui al medesimo regolamento;

Tenuto conto che le impegnative sfide dell'agenda di Lisbona 2000 in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei d'istruzione e formazione sollecitano un'azione incisiva della scuola per prevenire la dispersione scolastica e per promuovere la diffusione della cultura matematica e scientifica;

Considerata l'esigenza che la definizione delle scelte curricolari per i licei siano rispettose della discrezionalita' professionale degli insegnanti e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Preso atto dei lavori svolti dalla Commissione di studio nominata con decreto 11 marzo 2010, n. 26, e incaricata, tra l'altro, della elaborazione delle nuove Indicazioni nazionali;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nella riunione del 28 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2010, nonche' il nulla osta della medesima espresso con nota n. DAGL/1434/31-2010/5959 del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

  1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all'allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo:

    - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3 e dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»:

    Art. 2 (Identita' dei licei). - 1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.

    226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo.

    2. (Omissis).

    3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art.

    13, comma 10, lettera a).

    .

    3. Le attivita' e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.

    Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del

    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, puo' essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

    275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti e' compreso nell'allegato H al presente regolamento.

    .

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 117, lettere m) e n), della Costituzione:

    Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

    Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a)-l) (omissis);

    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono...

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