Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari

Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari Agli uffici di sanita' marittima ed aerea Al Nas All'Istituto superiore di sanita' Agli enti ed operatori interessati

  1. Premessa.

    Il decreto legislativo n. 155/1997 individua un nuovo approccio per garantire la sicurezza e la salubrita' degli alimenti.

    L'innovazione, rispetto alla normativa preesistente, e' rappresentata dall'introduzione dell'"autocontrollo", che deve essere attivato dagli operatori del settore alimentare.

    Sostanzialmente, in base alla nuova normativa, l'operatore non solo e' responsabile della salubrita' e della sicurezza del prodotto alimentare ma deve anche garantire i mezzi di controllo messi in atto per ottenere un prodotto che abbia tali requisiti.

    Il decreto legge 15 giugno 1998, n. 182, riguardante "Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera" (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998) prevede, all'art. 1, comma 4, la proroga al 30 giugno 1999 dell'entrata in vigore delle sole sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 155/1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali vigenti, previste dalla normativa in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande.

    Si precisa comunque che tale differimento della normativa non comporta, tuttavia, la mancata applicazione della disciplina stessa; infatti e' previsto che l'autorita' incaricata del controllo proceda a verificare che le imprese in questione attuino tutte le prescrizioni fissate dal provvedimento, prescrivendo, nel caso in cui accerti la mancata o la non corretta applicazione del citato sistema di autocontrollo, gli adempimenti da effettuare per eliminare le carenze riscontrate.

    Considerate le implicazioni economicoculturali che comporta l'obbligo dell'autocontrollo, tenuto conto delle diverse realta' socioculturali coinvolte ed al fine di consentire una applicazione il piu' possibile uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale delle disposizioni in questione si ritiene opportuno, per il momento, fare alcune puntualizzazioni e fornire indicazioni in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 155/1997.

  2. Campo di applicazione.

    Per una corretta definizione del campo di applicazione del decreto legislativo n. 155/1997 occorre fare una lettura integrata dell'art.

    1 e dell'art. 2, lettere a) e b), dalla quale risulta che: 1) le misure previste dal decreto legislativo interessano le fasi successive alla produzione primaria e si applicano anche a tutte le ipotesi di vendita al consumatore sia dei prodotti di origine animale che vegetale; 2) in materia di norme d'igiene dei prodotti alimentari e di verifica della loro osservanza, sono fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche.

    Per quanto riguarda la definizione di "produzione primaria" di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si ritiene opportuno chiarire che poiche' le ipotesi incluse in tale articolo (raccolta, macellazione, mungitura) costituiscono una elencazione puramente esemplificativa, rientrano in tale definizione anche le operazioni riguardanti la raccolta dei molluschi bivalvi vivi e tutte le operazioni di cattura dei prodotti della pesca.

    Per alcuni settori quali le produzioni agricole, la produzione di miele e delle uova, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

    1. Produzioni agricole.

      Sono soggette all'applicazione del decreto legislativo n. 155/1997...

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