CIRCOLARE 8 marzo 2005, n. 1 - Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele

Alle Associazioni ed organizzazioni del tavolo agroalimentare Alle regioni e province autonome assessorati agricoltura All'Ispettorato centrale repressione frodi Al Ministero delle attivita' produttive Al Ministero della salute Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura All'Istituto nazionale di apicoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto sono emerse alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione ´mieleª ed

in particolare la possibilita' o meno di continuare ad utilizzare il termine ´millefioriª come indicazione di origine floreale, nonche' l'ammissibilita' o meno dell'utilizzo di indicazioni del tipo ´miele di montagnaª, ´miele di pratoª e ´miele di boscoª.

Relativamente al primo problema, va osservato che l'indicazione ´millefioriª prevista dalla precedente normativa nazionale, non risulta invece specificamente contemplata dal testo italiano della direttiva 2001/110/CE e del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento.

Al riguardo occorre quindi analizzare la volonta' del legislatore europeo per verificare se quest'ultimo all'art. 2 punto 2 lett. b) primo trattino (possibilita' di completamento della denominazione di miele con riferimento all'origine floreale) intendesse o meno riferirsi ai soli mieli unifloreali.

L'art. 2, punto 2 lett. b), primo trattino, della direttiva comunitaria nel testo italiano, nonche' l'art. 3 comma 2 lett. d)-1) del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento, prevedono che, ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni di miele possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento all'origine floreale o vegetale se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopicheª; al contrario il testo della direttiva medesima in lingua inglese stabilisce che tali indicazioni possono essere utlilizzate ´if the product...

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