CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. 163 - Norme di applicazione del regolamento CEE n. 1576/89 relativo alle bevande spiritose e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297

CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. 163.

Norme di applicazione del regolamento CEE n. 1576/89 relativo alle bevande spiritose e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297.

All'Assodistillatori Alla Federvini All'Istituto nazionale grappa e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.A.G.L.

Al Ministero per le politiche agricole - Gabinetto Al Ministero delle finanze - Gabinetto Al Ministero della sanita' - Gabinetto

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 1997 e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione delle acquaviti, della grappa, del brandy italiano e dei liquori.

Detto regolamento mira, in particolare, a dare attuazione a taluni adempimenti richiesti dal regolamento CEE n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, nonche' a dettare un nuovo quadro giuridico nazionale attraverso l'abrogazione di norme ormai superate.

Con la presente circolare vengono fornite talune informazioni resesi necessarie per la puntuale e corretta applicazione del regolamento nazionale da parte delle aziende interessate e degli organi di controllo e di vigilanza.

Articolo 1.

Prevede la definizione di "acquavite", estremamente importante in quanto, nel regolamento comunitario, pur venendo menzionata in piu' casi, l'acquavite non viene definita.

Detta definizione, ripresa dalla legge n. 1559/1951, e' utile per individuare le bevande che, ai sensi del decreto legislativo 27 gennio 1992, n. 109, non riportano la denuncia degli ingredienti.

La definizione generale riportata all'art. 1 viene poi ripresa negli articoli 5, 9 e 16 mediante l'integrazione con specifiche disposizioni concernenti le singole acquaviti.

Per "fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate" si intendono sia i diversi tipi di frutta messi in fermentazione, sia i mosti, sia i prodotti fermentati che i sidri.

Le norme in parola si aggiungono alle disposizioni del regolamento comunitario: esse sono destinate a completarle.

Nei limiti in cui sono destinate, pero', alla tutela della denominazione specifica di una bevanda, riservata alla produzione realizzata in Italia, esse stabiliscono prescrizioni piu' severe, vincolanti rispetto al regolamento comunitario.

Per le grappe ad indicazione geografica, ad esempio, il regolamento n. 297/97 prescrive il titolo alcolometrico di almeno 40 per cento vol, per cui un contenuto d'alcool inferiore, purche' di almeno 37,5 per cento vol fa perdere il diritto all'uso della denominazione riservata, ma la bevanda puo' pur sempre essere denominata "grappa" senza altra aggiunta.

Articolo 2.

Vengono consentite, per tutte le acquaviti, le tradizionali pratiche correttive previste in via generale, in applicazione di quanto richiesto all'art. 4, comma 1, del regolamento comunitario.

Nelle singole definizioni sono, tuttavia, riportate talune limitazioni.

Le disposizioni di tale articolo non vanno intese, quindi, come una deroga bensi' come un completamento della norma comunitaria.

Se un'azienda ha bisogno, ad esempio, di correggere il gusto del brandy o dell'acquavite di vino mediante l'impiego...

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