DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297 - Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori

Coming into Force27 Settembre 1997
Enactment Date16 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/12/097G0340/CONSOLIDATED/20090714
Published date12 Settembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.213 del 12-09-1997
Capo I Acquaviti
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale prevede che, con la procedura dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio, sempreche' siano compatibili con il diritto comunitario;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;

Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, recante il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Ritenuta la necessita' di riordinare la disciplina della produzione e della commercializzazione di alcune bevande spiritose ottenute nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle acquaviti, alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori;

Vista la comunicazione alla commissione dell'Unione europea effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, per le politiche agricole e della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizione

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquavite" la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.

  2. Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate dal presente regolamento.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.

Art 2.

Aggiunte

  1. Nella preparazione delle acquaviti e' consentita l'aggiunta di:

  1. caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;

  2. zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.

Capo II Acquaviti di frutta
Art 3.

Aggiunte e invecchiamento

  1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta e' consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione e' stata ottenuta la bevanda.

  2. La durata dell'invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, puo' essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

  3. Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento e' trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento gia' maturato si cumula con quello successivo, purche' le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.

Art 4.

lndicazione geografica

  1. Le acquaviti di frutta italiane elencate al punto 7 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. le acquaviti sono distillate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione stessa;

  2. le acquaviti hanno un titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume;

  3. tutte le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse.

Capo III Brandy italiano
Art 5.

Definizione

  1. La denominazione "brandy italiano" e' riservata all'acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati ne' rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

  2. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e' consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.

Art 6.

Aggiunte

  1. Nella preparazione del brandy italiano e' consentita l'aggiunta di:

  1. zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito;

  2. caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;

  3. sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.

Art 7.

Titolo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT