Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11 marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.

Alle associazioni ed oranizzazioni della filiera miele

Alle regioni e province autonome -

Assessorati agricoltura

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero della salute

Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante ´interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' di impreseª, con l'art. 2-bis ha modificato l'art. 3, comma 2, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 179/2004.

Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato la necessita' di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei Paesi di origine di una miscela di mieli ed in particolare sul commercio di confezioni etichettate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006.

La richiamata legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facolta' di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due o piu' Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:

1) miscela di mieli originari della CE;

2) miscela di mieli non originari della CE;

3) miscela di mieli originari e non originari della CE.

La piu' volte citata legge n. 81/2006 introduce pertanto una norma piu' restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il Paese o i Paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.

Le organizzazioni dei...

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