Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; Visto, in particolare, l'art. 115 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il quale, in attuazione del principio contenuto nell'art.

4, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha introdotto l'opzione per la tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali; Visto il comma 9 del citato art. 115 che prevede, per l'adozione delle disposizioni applicative, l'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 129 del medesimo testo unico; Visto l'art. 2615-ter del codice civile il quale stabilisce che le societa' previste dai capi III e seguenti del titolo V del citato codice civile possono assumere come oggetto gli scopi indicati nell'art. 2602 del medesimo codice; Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza;

Decreta

Art. 1.

Soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale

  1. L'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel presente decreto di seguito denominato testo unico, puo' essere esercitata a condizione che la societa' partecipata e tutti i soci rientrino tra i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico e siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili previste nel medesimo art. 115.

  2. L'opzione puo' essere esercitata, in qualita' di soci, anche dai soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera d), del testo unico, a condizione che per gli utili distribuiti dalla societa' partecipata non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso.

  3. L'opzione puo' essere esercitata dai soci anche se gli stessi optino in qualita' di soggetti controllanti o controllati per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e 130 del testo unico.

    Art. 2.

    Limiti all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale

  4. L'opzione non puo' essere esercitata qualora la societa' partecipata

    1. abbia emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile; b) ha optato, in qualita' di societa' controllante o controllata, per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e 130 del testo unico; c) e' assoggettata a procedure concorsuali di cui all'art. 101, comma 5, del testo unico.

    Art. 3.

    Percentuali di partecipazione

  5. Le percentuali di partecipazione previste nel comma 1 dell'art.

    115 del testo unico sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella societa' partecipata.

  6. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 115 del testo unico e' riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.

    Art. 4.

    Esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale

  7. L'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla societa' partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla societa' partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

    L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla societa' partecipata all'Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalita' indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

  8. Nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee indicate nel comma 2 dell'art. 3, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi del successivo art. 6, la societa' partecipata effettua, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia.

    Art. 5.

    Rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale

  9. L'opzione e' irrevocabile per tre periodi d'imposta della societa' partecipata ed e'...

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