DECRETO 29 settembre 1998, n. 391 - Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni

IL MINISTRO delegato per lo spettacolo

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, recante modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994; Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport"; Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio 1998; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998 e del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.

2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi: a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorche' la capienza complessiva del medesimo e' superiore a 1.300 posti; b) qualora due o piu' sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorche' non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende: a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico; b) per cinemateatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature; c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti; d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attivita' di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni.

Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attivita' e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti.

Il calcolo dei posti e' effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici: a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica; b) aria condizionata e riscaldamento; c) cassa automatica; d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a centodieci centimetri; e) almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 e' rilasciata: a) nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, e che confinano con comuni anch'essi sprovvisti di sale cinematografiche con capienza superiore a 150 posti; b) nei comuni provvisti di sale cinematografiche, allorche' il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente regionale e' inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d'area e' inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti compresi in complessi multisala nella loro totalita', ed i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di Paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione e' elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.

4. L'autorizzazione e' concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o piu' sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso...

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