DECRETO 17 novembre 2009 - Anticipazione alla provincia de L''Aquila dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell''articolo 1 dell''ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009. (09A14908)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, che dispone la sospensione del termine per l'adempimento degli obblighi tributari;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3, emanato in qualita' di Commissario delegato, che ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, tra l'altro, la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti e alla ripresa degli stessi nella provincia di L'Aquila;

Visto l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 che aggiunge all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009 il comma 3-bis, il quale prevede che gli importi dei tributi di spettanza della provincia di L'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalita' definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, a decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia di L'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, avviene, senza l'applicazione di...

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