DECRETO 2 dicembre 1998 - Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata

DECRETO 2 dicembre 1998.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997; Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal CTS nella riunione del 29 luglio 1998, di cui ai punti 4 e 6 del resoconto sommario; Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 20 ottobre 1998, con il quale si approvano le proposte del CTS relative ai progetti esaminati nella predetta riunione; Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 13 maggio 1998, n. 515, registrato dalla Ragioneria centrale in data 14 maggio 1998; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta: Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n.

2020 del 20 ottobre 1998, nella forma, nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate; Ditta: Menarini ricerche S.p.a. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuovi antagonisti NK-2 di sintesi a basso peso molecolare.

Durata e data di inizio: 6 anni al 1 marzo 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg.: ....................... L. 7.599.000.000; eleg.: ........................... L. 2.079.000.000; Totale: .......................... L. 9.678.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063217/46 - Credito agevolato: L.

2.764.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sei rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.764.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta Baltur...

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