Informatica, diritto, ambiente: L'informatica giuridica per il diritto ala informazione ambientale

AutoreGustavo Vignocchi
Occupazione dell'autoreGià Rettore dell Università di Modena, Professore emerito dell Università di Bologna
Pagine19-36

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Il tema prescelto per questa giornata di studio è di particolare attualità sia per il notevole rilievo che i problemi dell'ambiente hanno assento oggi in tutti i Paesi del mondo sia per il collegamento che molto efficacemente è stato prospettato fra i temi ambientali e le metodologie informatiche, anche ai fini del diritto all'informazione.

  1. Chi riferisce qui ha intuito da tempo l'estrema importanza dei problemi ambientai quando, già negli anni Settanta e Ottanta (in sintonia con le prospettazioni che in argomento aveva formulato Massimo Severo Giannini), nell'Università di Bologna si era dato l'avvio allo stadio dei problemi ambientali, con ricerche condotte nel proprio Istituto e con Convegni promossi allo scopo, di cui uno di particolare interesse fu quello i cui Atti furono ispirati anche agli indirizzi assunti negli ambienti intemazionali e negli stessi Stati europei. Ci si richiamò, in tale Convegno, all'allarme che era stato lanciato negli anni Cinquanta da biologi, geologi, sociologi e igienisti sulle conseguenze distruttive prevedibili in relazione a indiscriminate aggressioni dell'ambiente (Giannini) e si pose in rilievo (così anche il relatore Caianieilo) la necessità d'un apporto collettivo determinante per eliminare - o almeno attenuare - l'opera aggressiva e impedire effetti distruttivi irreversibili. Si ricordò che negli Stati Uniti d'America, dopo esperienze poste in essere per l'esecuzione di grandi opere pubbliche, era stata resa obbli-Page 20gatoria la procedura dell'E.J.S. (Emimnmenial Impact Statement) per le agenzie e i progetti federali, Tale procedura si fondava anche su un rapporto redatto da apposite autorità, che doveva essere allegato a ogni iniziativa avente eventuali effetti rilevanti sull'ambiente, con analisi e suggerimenti circa possibili alternative da seguirsi, Qualche cosa di simile fu introdotto, all'epoca, nella legislazione francese, ma soprattutto in sede comunitaria si esaminò attentamente il problema, giungendosi, sin da allora, a una bozza di direttiva comunitaria circa la valutazione dell'impatto ambientale, con riferimento all'acqua, alla flora e alla fauna, all'ambiente creato dall'uomo, alla salute e alle condizioni di vita degli esseri umani. Si previde, sin da allora, che la valutazione d'impatto ambientale poteva riguardare gli impianti industriali ed energetici, le miniere e gli altri impianti estrattivi, le sistemazioni agricole e forestali, le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porti, aeroporti), i lavori relativi a servizi pubblici, quali gli impianti di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque, di elettrificazione e i lavori di urbanizzazione.

  2. Già da allora, in sede di nostri Convegni e dibattiti presso l'Università di Bologna, avevamo esaminato l'importante problema della natura dell'interesse protetto dalla normazione ambientale, che deve considerarsi sovente qualificato come un vero e proprio diritto, tutelabile anche dinanzi agli organi giudiziari. Con particolare rilievo per il bene della salute, che deve in genere essere assicurato nella forma garantistica piena5 anche nei confronti dell'autorità pubblica, così come per i diritto ala vita, in relazione anche alla previsione dell'art, 32 della Costituzione, che tutela appunto la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della stessa collettività, essendosi d'altronde la giurisprudenza, anche della Cassazione a sezioni unite, pronunciata, già negli tnni Ottanta, nel senso che il diritto alla salute (e cioè di una di quelle situazioni che, secondo le direttive della CEE, devono essere comprese nella valutazione d'impatto ambientale) dev'essere qualificato come diritto soggettivo perfetto, non comprimibile od estinguibile dalla pubblica autorità, proprio in base al carattere di diritto fondamentale attribuitogli dalla normativa costituzionale. Sicché, ad esempio, i singoli che vedessero pregiudicato il proprio diritto alla salute in relazione all'esecuzione di un'opera di pubblico interesse, trovandosi in prossimità d'impianti da cui possa derivare loro un danno di rilievo, avrebbero di-Page 21ritto a essere tutelati anche con formule indennitarie e risarcitone, ottenendo la possibilità d'andare ad abitare altrove e di veder risarcito il danno arrecato alla loro proprietà. Superandosi quindi, in tal modo, anche la stessa originaria concezione dei cosiddetti interessi diffusi, qual strumenti di perseguimento di fini collettivi di protezione dei beni della salute, dell'igiene e del patrimonio naturale e culturale.

  3. Si è già ricordato all'inizio come il bilancio d'impatto ambientale abbia avuto origine in America durante il boom ecologico della amministrazione Nixon, proponendosi di proteggere preventivamente le principali situazioni ambientai (Enviromental Impact Statement), Tale iniziativa ha poi avuto seccessive apliEcazioni anche come strumento di ricerca, verifica e controlllo di situazioni esistenti (Impact Audit), nonché come criterio di scelta a Evello-normativo e amministrativo. Un ulteriore sviluppo si è avuto con la Conferenza di Stoccolma e con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, in particolare con una risoluzione del Consiglio governativo del 1974, rivolta a stabilir e una promozione di colaborazione nel Mediterraneo. Come si è ricordato nel volume degli Atti a nostra cura stampato sui Convegni del nostro Istituto di Bologna, con gli studi dedicati appunto ai problemi dell'ambiente (Editrice Mucchi, Modena, 1982) nel gennaio 1975, ad iniziativa delll'UNEP e di concerto con Who, PA0, UNESCO e IMCO, si è tenuta a Barcellona una riunione con la consultazione dei Governi degli Stati membri del Mediterraneo, per l'adozione di un piano d'azione; esso prevedeva un impegno in quattro direzioni: programma di monitoraggio e ricerca, elaborazione di un piano integrato di sviluppo e gestione delle risorse del bacino del Mediterraneo, implicazioni istituzionali e finanziarie dell'attuazione del piano. Alla Convenzione di Barcellona del 16 marzo 1976. ratificata da 17 Paesi, ha fatto seguito ad Atene, il 17 maggio 1980, il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dì origine tellurica e si sono poi formati 80 laboratori, creandosi anche a Malta un Centro per coordinare la lotta agli inquinamenti da idrocarburi. Ancora, a Spalato si effettuò un «Piano blu» sullo sviluppo del Mediterraneo e l'impatto sulle situazioni ambientate, nonché un programma d'iniziative regionali nei campo dell'acquacoltura, dell'energia solare ed eolica, delle acque dolci e degli insediamenti urbani in relazione al turismo, Mentre, sotto un profilo generale, si è dato luogo ad organizzazioni anche di tipo scientifico Page 22 (come l'International Juridica Organisation, con rappresentanze degli ambienti scientifici di tutto il Mediterraneo), la CEE partecipa a pieno titolo a tutto il sistema convenzionale in atto. Di particolare interesse sono, inoltre, gli studi promossi e in parte tuttora in corso, per le operazioni di ricerca e sfruttamento del .fondo e sottofondo marino, con iniziative anche dei più vari ambienti regionali nell'orientamento dato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Anche nelle nazioni del Mediterraneo orientale non sono mancate ogni tanto iniziative adeguate e significative, come il Piano di azione adottato dal Kwait, sin dal 1979, per la protezione e lo sviluppo dell'ambiente marino e delle aree costiere del Golfo Persico, con l'adozione di relative convenzioni» La Corte internazionale di giustizia non ha mancato, in varie sue decisioni, di riconoscere la piena giuridicità degli accordi e convenzioni che vengono in proposito adottati, anche in relazione agli artt. 192 e 193 del progetto di Convenzione dell'Unclos, il quale prevede, agli artt. da 61 a 70, particolari doveri a carico degli Stati costieri, con riferimento anche alle risorse ittiche, in un quadro di...

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