Informazione, diritto, ambiente

AutoreGiovanni Cordini
Occupazione dell'autoreProfessore di Diritto costituzionale italiano e comparato nell''Università di Pavia
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@1. Il diritto all'informazione ambientale

Nella premessa al volume curato da Antonio Cammelli ed Elio Fameli1 ho scritto che un libro dedicato alio studio della preminente questione dell'informazione ambientale, con particolare attenzione rivolta ai profili giuridici del tema trattato, rispondeva perfettamente alle finalità della collana «Diritto e Ambiente» che ho l'onore di dirigere presso l'Ateneo pavese. L'opera, infatti, è frutto di una ricerca collettiva che si è proposta di coilegare il diritto all'informazione ambientale ai nuovi strumenti e sistemi che trattano le informazioni sull'ambiente: dalla raccolta alla diffusione e all'utilizzazione dei dati. Come nei precedenti volumi apparsi nella collana anche questo s'indirizza non soltanto agli studiosi del tema ma anche ai pratici, per agevolare I loro lavoro e consen-Page 4tire un aggiornamento delle conoscenze. Questa presentazione del libro mi induce a riflettere non solo sul tema dell'informazione ambientale, oggetto specifico della ricerca condotta dal gruppo di ricercatori dell'Istituto per la Documentazione Giuridica di Firenze, bensì sull'estensione del diritto ambientale e il crescente ruolo che gli viene riconosciuto nelle società contemporanee,

L'impetuoso sviluppo delle conoscenze scientifiche e il tumultuoso svolgersi dei processi di industrializzazione di un'epoca che appropriatamente è stata definita con l'espressione «età tecnologica»2 hanno mostrato i limiti della capacità dell'uomo di dominare la «natura», per cui riesce importante e sensato imporre 'al cittadino così come ai pubblici poteri dei comportamenti doverosi verso l'uso delle limitate risorse del pianeta e verso i beni ambientali che ogni generazione deve tutelare.

Alla maggiore intensità della funzione' ammmistrativa, nello Stato moderno, dovrebbe corrispondere una maggiore responsabilità del cittadino. Ciò presuppone una «maggiore sicurezza etica»3 nella considerazione che «solo uno Stato moderno sostenuto dalla virtù può essere uno Stato liberale»4, À tale scopo il cittadino è chiamato a partecipare a molti dei procedimenti amministrativi che lo riguardano direttamente, mentre tutte le funzioni pubbliche dovrebbero svolgersi nella maggiore trasparenza possibile. Questa partecipazione, così come la trasparenza dell'azione pubblica, presuppongono sempre una chiara e puntuale informazione del cittadino. Il riconoscimento dì principio circa l'informazione ambientale del cittadino è garantito legalmente nella gran parte dei Paesi di democrazia liberale. Il problema comune sembra essere quello di rendere effettivo questo diritto.

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@2. Crisi ambientale e sostenibilità dello sviluppo: la consapevolezza del cittadino come presupposto per ritrovare un equilibrio tra uomo e natura

Vi è chi ha confrontato in modo convìncente la crisi ambientale con quella dei «valori» che attanaglia il mondo contemporaneo, osservando come la questione ambientale, quale problema filosofico, riproponga il tema dell'armonia dell'uomo coi mondo, dato che alle attività dell'uomo in fondo si deve l'aggressione al pianeta e alle sue risorse5.

L'aspirazione allo sviluppo nelle società moderne si accompagna alla preoccupazione di assicurare la migliore «qualità della vita umana» sulla Terra, facendo fronte alle minacce di quella che può essere designata come «crisi ambientale», dovuta al conflitto tra ecosfera naturale e tecnosfera creata dall'uomo6. La protezione dell'ambiente e la «qualità della vita» risultano correlate nel diritto fondamentale alla «vita», cardine del pensiero giuridico della civiltà occidentale7. L'ambiente terrestre è essenziale all'uomo8 e già nell'antica concezione dell'Ente territoriale l'elemento spaziale viene assunto come «campo di energia, attività e prestazioni umane»9 da conservare per le generazioni future10. Ciò implica una consapevolezza del cittadino nei confronti dei propri doveri ambientai perché senza un comune sentire la legge riesce poco efficace e la sua applicazione non trova il necessario sostegno.

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È stato osservato che la visione della politica derivante dalla Rivoluzione francese «ài modo assai stolto» avrebbe affermato che ogni generazione può fare quello che veole, senza tenere conto che il mutato rapporto tra uomo e natura impone di tenere nella massima considerazione, ai fini della convivenza politica e della stessa forma del governo, le «aspettative di diritti delle generazioni future»11, li cittadino chiamato ad interessarsi di coloro che dovranno prendere il suo posto deve acquisire una consapevolezza che ha, anzitutto, fondamento etico, ma può essere aiutata dal legislatore attraverso il riconoscimento di diritti alla protezione dell'ambiente e l'affermazione dei conseguenti doveri comportamelitali verso gi altri uomini, nel rispetto dell'ambiente. Un diritto all'informazione ambientale può riuscire utile per fondare questa responsabilità dell'uomo verso gli altri uomini e verso la natura, con attenzione rivolta anche alle future generazioni.

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@3. La determinazione della definizione giuridica di «ambiente» sulla base del concetto di «intelesse pubblico fondamentale», patrimonio dell'umanità intera

L'ambiente si compone di una varietà e complessità di elementi. Si è raffigurata efficacemente Fimmagine rappresentativa di un «reticolo in cui ciascuna parte è collegata a molte altre»12. La globalità delle relazioni che interessano Fambiente è stata tenuta presente nella definizione proposta dall'Organizzazione Mondiale deia Sanità, ove per ambiente s'intende l'insieme degli elementi fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano una influenza apprezzabile sulla salute e il benessere degli individui e delle collettività13.

Una definizione giuridica comune di «ambiente» può essere convenzionalmente accolta sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, sulla base della considerazione che al giurista riesce utile la comprensione unitaria delle problematiche ambientali, inquadrandole sistematicamente in un ordinato assetto normativo. La comunità scientifica sembra concorde nell'opinione che Fambiente costituisce un habitat Riesce importante, dunque, determinare di volta in volta la dimensione dell'intervento e considerare l'equilibrio dei fattori che costituiscono ogni «ambiente».

Il termine «ambiente», per il giurista, può assumere una pluralità di significati, sino a comprendere attività dell'uomo, elementi naturali ed estetici, nonché beni oggetto di tutela giuridica. Nell'insieme delle sue risorse, Fambiente si confìgura, per ogni collettività di uomini, come un «interesse pubblico fondamentale». Ritorna costante negli studi giuridici la considerazione di una ratio comune alle diverse discipline: attuare e conservare per gli uomini le migliori condizioni di vita e di coesistenza nella propria sede naturale14. Tale concezione, in nuce, è presente nell'antica nozione giuridica di «territorio», inteso come «ambito spaziale», nel quale «si può svolgere un'attività degli uomini giuridicamente regolata secondo un modulo unitario»15.

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@4 La dimensione globale della «questione ambientale»

Nel porre l'esigenza di protezione dell'ambiente è bene sottolineare la globalità della «questione ambientale». Per comprendere il sistema «ambiente» si deve considerare anzitutto che «i parametri interdisciplinari o di interconnessione sono moltissimi»16. Si potrebbe tentare un accostamento tra il diritto dell'ambiente e i diritti dell'uomo17, pur senza configurare un diritto soggettivo all'ambiente, posto che il diritto dell'ambiente come diritto fondamentale dell'uomo18 ha una dimensione spaziale che abbraccia finterò pianeta ed uno svolgimento temporale che coinvolge anche le generazioni future19.

Riesce utile osservare come nel pensiero più alto di ogni epoca storica ritorna l'idea di cercare un «assetto universale di tutto il mondo abitato, pure se in ragione di principi volta a volta mutevoli»20, Tale progetto è di difficile realizzazione, ma affonda le radici in una visione antica e profonda. Kant, nello scritto suEa pace perpetua, osservava che «in fatto di associazione di popoli deia terra» si era progressivamente pervenuti a tale avanzato sviluppo che una violazione del diritto «in un punto deia terra» era avvertita «in tutti i punti». Per Kant l'idea di un «diritto cosmopolitico non è una rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma I necessario coronamento del codice non scritto, così del diritto pubblico interno come dei diritto intemazionale, per la fondazione di un diritto pubblico in generale e quindi per l'attuazione della pace perpetua, alla quale solo a questa condizione possiamo sperare di approssimarci continuamente»21.

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La comparazione consente di mettere in evidenza l'ampiezza delle attribuzioni che in tutti gli Steri vengono riconosciute ai pubblici poteri per la promozione e la salvaguardia dell'ambiente. La gran parte degli Stati del Globo ha adottato disposizioni costituzionali e legali in cui si affermano principi e si dettano regole in tema di «ambiente». Dalla lettura comparativa, mediante richiami esemplificativi dell'interpretazione che le giurisdizioni superiori degli Stati hanno offerto riguardo ti testi costituzionali e legislativi che delincano i principi della politica ambientale e dettano regole general per l'organizzazione dei servizi e l'emanazione delle normative di settore, si riscontra una sorprendente uniformità. Le convergenze positive e negative che sembrano emergere nei diversi ordinamenti giuridici sui temi della tutela dell'ambiente sono notevoli e ben più consistenti rispetto ale difformità. L'ordine intemazionale nuovo che la comunità dei popoli della Terra è chiamata a costruire potrebbe trovare qualche fondamento proprio nella salvaguardia dell'ambiente, quale idea comune ai diversi popoli, quindi quale esigenza d'ordine «universale».

@5. Il fondamentale diritto all'ambiente, i «nuovi diritti» e la correlata responsabilità espressa, tra l'altro, nella...

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