Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico (( e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ))", corredat...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Oneri generali del sistema elettrico

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, com ma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da

  1. i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.

    Riferimenti normativi

    - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999. L'art. 3, comma 11 e' il seguente

    "11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca le attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori." - L'art. 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 (Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) e' il seguente

    "2.4. E' esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa

  2. l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo; b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie dello Stato ed alla Societa' Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art.

    4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165; c) l'energia elettrica fornita al comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n.

    959.".

    - Il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 19 dicembre 1995, concernente i prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996.

    - La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.

    Art. 2.

    Esclusione delle compensazioni

    1. Dal 1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.

    2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, )) con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro...

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