LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 58 - Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 23 novembre 2011) Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

Preambolo Il Consiglio regionale Visti gli articoli 117 e 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni);

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.

398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione);

Visti i commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile), inseriti dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Considerato quanto segue:

  1. La grave situazione verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella Provincia di Massa Carrara e, in particolare, in Lunigiana, impone l'adozione di provvedimenti straordinari finalizzati a garantire il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza in corso e a consentire il relativo superamento;

  2. L'articolo 5, comma 5-quater, della l. 225/1992, prevede che le risorse finanziarie, necessarie a fronteggiare gli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano messe a disposizione dalla Regione che vi provvede con le risorse di bilancio o tramite interventi fiscali;

  3. L'articolo 5, comma 5-quinquies, della l. 225/1992, consente l'attivazione del fondo nazionale di protezione civile solo in caso di insufficienza delle risorse regionali di cui al precedente punto 2;

  4. Le risorse allocate nel bilancio 2011 per le finalita' di protezione civile sono gia' state completamente attivate e non vi sono residue disponibilita';

  5. Si rende pertanto necessario realizzare una manovra...

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