DECRETO 14 ottobre 1998 - Modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE

DECRETO 14 ottobre 1998.

Modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 530 concernente attuazione della direttiva 91 492 CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabi alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n.

390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria; Visto il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91 492 CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la direttiva 97 61 CE del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato alla direttiva 91 492 CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Visto il decreto del Ministero della sanita' 31 luglio 1995 concernente metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279, del 29 novembre 1995); Vista la decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14 luglio 1993 in materia di laboratori di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine; Considerato che la direttiva 97 61 CEE apporta modifiche tecniche alla direttiva 91 492 CEE; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Decreta: Art. 1.

  1. All'allegato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il testo del punto 6 del capitolo II e' sostituito dal seguente: "6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Il documento e' rilasciato dall'autorita' competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) identita' e indirizzo del produttore; b) data di raccolta; c) ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata, oppure con un numero di codice; d) status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I; e) precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa quantita'; f) numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione.

    Il documento di registrazione deve essere datato e firmato dal produttore.

    I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorita' competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il produttore e' ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo. Tuttavia se la raccolta e' effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di...

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