DECRETO 9 febbraio 1999 - Autorizzazione alla raccolta telefonica delle giocate del lotto

IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.

303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione, delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di prevedere, con proprio decreto, modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85; Ritenuto che, ai fini del miglioramento del servizio reso all'utenza e dell'incremento delle entrate erariali, ricorre la opportunita' di raccogliere le giocate del lotto anche mediante l'utilizzo della rete telefonica; Decreta

Art. 1.

  1. E' autorizzata la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede...

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