Alcune considerazioni sui semafori intelligenti

AutoreLuigi Swich
CaricaViceprefetto aggiunto
Pagine603-604

    Si ringrazia il Dr. Antonio Rubino per il proficuo scambio di opinioni in materia.


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Si sono recentemente moltiplicate le polemiche sui semafori cosiddetti «intelligenti» i quali, dotati di apparecchiature di ripresa, consentono di rilevare a distanza l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. I Comuni incassano cifre elevate, gli utenti della strada protestano per quella che viene avvertita come una esazione ingiusta. Giova riportare il problema nell'alveo giuridico che gli è proprio.

La disciplina del Codice della strada, come è noto, mira a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, in quanto finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato (art. 1). Ciò si realizza, tra l'altro, attraverso la promozione dell'educazione stradale nelle scuole e il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale (art. 208 comma 4).

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni in materia si pone, nel quadro del sistema codicistico, quale eccezione ai seguenti principi generali: 1) presenza dell'agente accertatore; 2) contestazione immediata dell'infrazione. Ciò non solo a maggior tutela della sicurezza, ma anche al fine di consentire, attraverso la successione violazione-contestazione-sanzione, quel rapporto di immediatezza in grado di assicurare al momento repressivo anche la dimensione (ri)educativa propria del sistema giuridico.

Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con legge 1 agosto 2002, n. 168 («Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale»), prevede tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 142, 148 e 176 del Codice della strada, concernenti limiti di velocità, sorpasso e inversione del senso di marcia.

Considerate le caratteristiche delle fattispecie menzionate e l'attitudine delle relative violazioni a mettere in pericolo beni considerati primari dal legislatore come la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana (art. 142), la tassatività dell'elenco è fuori discussione.

Ne deriva che i casi espressamente indicati costituiscono le uniche deroghe ai principi generali. Principi attraverso i quali viene garantito il corretto funzionamento del sistema, basato sul valore e sull'efficacia di atto pubblico del verbale di accertamento, il quale fa piena prova fino a querela di falso...

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