DECRETO 14 luglio 2003 - Applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000, recante disposizioni per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, le regole che disciplinano le pratiche ed i trattamenti enologici; Visto il Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario dello pratiche dei trattamenti enologici, in particolare l'art. 25; Visto il Regolamento (CE) n. 834/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965 che stabilisce ´Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e acetiª; Considerata la necessita' di stabilire i termini entro i quali i produttori inviano la dichiarazione preventiva all'autorita' di controllo; Ritenuta l'urgenza di dover emanare diposizioni per disciplinare, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000, le modalita' cui devono attenersi produttori per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale al fine di permettere lo svolgimento di controlli necessari a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie citate;

Decreta:

Art. 1.

  1. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.

    1622/2000, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente di seguito denominato ´Organo di controlloª in relazione alla sede dello stabilimento presso il quale l'operazione viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione e contiene

    le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1622/2000; l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n 1493/1999; la partita IVA o il codice...

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