COMUNICATO - Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione del 30 luglio 2014). (14A06539)

Premessa. Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il comma 4 del medesimo articolo prevede, infatti, che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture relative agli interventi per la realizzazione di EXPO 2015, vengano effettuati con l'osservanza delle linee guida adottate dal Comitato. In base a tale previsione sono stati approvati tre atti di indirizzo, da parte del Comitato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente in data 19 aprile 2011, 7 dicembre 2013 e 10 maggio 2014, con i quali sono state definite le modalita' di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, in relazione al succedersi delle varie fasi di avanzamento degli interventi stessi. Con il presente atto, che va ad integrare le ultime Linee guida del 10 maggio 2014, si intende fornire, in coerenza con il quadro delineato, indicazioni su specifiche questioni emerse in sede applicativa delle disposizioni contenute nelle citate linee guida, anche alla luce delle sollecitazioni pervenute all'attenzione di questo Comitato, da parte delle competenti prefetture, nonche' in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Parte I: Soluzione a quesiti posti circa lo svolgimento dei controlli antimafia. I.1. Ambito di applicazione dei controlli antimafia. La seconda edizione delle linee guida, pubblicate il 7 dicembre 2013, ha precisato che, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione connessi all'Esposizione universale che si terra' a Milano nel corso del 2015, i relativi controlli antimafia dovranno essere esperiti anche nei confronti dei soggetti privati con i quali la societa' EXPO S.p.a. stipula i relativi contratti. In relazione a tale indicazione, e' stata rappresentata l'esigenza di ricevere ulteriori chiarimenti volti a definire la platea dei soggetti destinatari di detti controlli, e cioe' se vadano ricompresi in questi anche gli aventi causa del contraente principale, che concorrono alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto di sponsorizzazione. In via preliminare, va innanzitutto precisato che la prospettata questione non potra' che riguardare la tipologia dei contratti di sponsorizzazione c.d. «tecnica», con esclusione della fattispecie cosiddetta «pura». Cio' in quanto, come chiarito anche dalla soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC), nella deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, in quest'ultima tipologia contrattuale lo sponsor si impegna, nei confronti della stazione appaltante, esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attivita', in proprio ovvero attraverso l'apporto di altri sub-contraenti. Diverso e' il caso, invece, in cui attraverso il contratto di sponsorizzazione, si realizza una forma di finanziamento «indiretto», in cui il privato si impegna a eseguire, a favore della pubblica amministrazione, lavori o servizi di cui all'allegato II del codice dei contratti, ricavando, in cambio, un vantaggio in termini di pubblicita' indiretta. In relazione a tale specifica categoria contrattuale, si pone dunque la questione se le verifiche antimafia debbano essere esperite nei confronti degli operatori economici cui lo sponsor sub-affida la realizzazione della prestazione che si e' impegnato a realizzare. In proposito, si osserva che l'art. 5, comma 2-ter, lettera c) del decreto-legge n. 43/2013, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, consente alla societa' EXPO S.p.a. di stipulare rapporti di sponsorizzazione che non implichino il ricorso a intermediazioni, in deroga alle previsioni dell'art. 26 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente questa particolare categoria di negozi giuridici. La norma e' evidentemente di carattere eccezionale, per cui la deroga da essa prevista non puo' intendersi come riferita anche alle altre disposizioni, non espressamente evocate, che concorrono a definire lo «statuto» dei rapporti di sponsorizzazione stipulati da soggetti pubblici. Ne consegue che, anche nello speciale regime delineato oggi dal ripetuto art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 43/2013, trova applicazione la disciplina dell'art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006 riguardante tutti i contratti dei cosiddetti settori esclusi, il quale, al comma 3, rimette alla pubblica amministrazione la scelta di permettere o meno il ricorso a subappalti, precisando nel contempo che tali subappalti, se ammessi, sono comunque sottoposti alla disciplina dell'art. 118 del ripetuto decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione assoggetta, dunque, i sub-affidamenti derivanti da sponsorizzazioni «tecniche» al regime ordinario dell'evidenza pubblica. Del resto, la deroga dal ripetuto art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 43/2013 e' finalizzata esclusivamente a introdurre procedure di carattere acceleratorio e non ad escludere la natura di contratto pubblico dei rapporti di sponsorizzazione. Convince di cio' il fatto che la disposizione in parola fa comunque salva l'applicabilita' ai rapporti di sponsorizzazione dei principi generali dell'ordinamento e del quadro comunitario in materia di public procurement. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che ai subappalti e sub-contratti discendenti da rapporti di sponsorizzazione «tecnica» connessi all'EXPO 2015 si applicano, non solo le norme sulla tracciabilita' finanziaria - come gia' sottolineato dalla soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC) con il parere citato - ma anche le previsioni, di cui al libro II del decreto legislativo n. 159/2011, che sanciscono l'obbligo delle verifiche antimafia. Resta naturalmente fermo che...

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