TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2 - Testo del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003), coordinato con la legge di conversione 14 marzo 2003, n. 39, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19) recante: "Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica 1. Le disposizioni di cui all'articolo. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, (( nonche', limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1o e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. )) A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di (( 12,2 milioni )) di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

(( Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle agevolazioni di cui al...

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