Individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 .

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale; Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonche' per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 25 giugno 1999, n 205; Visto in particolare l'art. 93, comma 1, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 507/1999 che individua, quale autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate il Ministero della sanita' (ora salute); Visto l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n.

507/1999 il quale ha disposto che l'individuazione degli Uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avvenga per i Ministeri attraverso un decreto del Ministro da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante il regolamento ´Norme di organizzazione del Ministero della sanitaª; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2000, concernente l'individuazione degli Uffici centrali e periferici della sanita', competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della sopraindicata legge n. 689/1981, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2001 recante integrazioni al sopraindicato decreto ministeriale 11 ottobre 2000, il quale ha ritenuto competente, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei casi previsti dall'art. 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 507/1999, il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma...

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