Contratto d'affitto di azienda stipulato dal curatore (fac-simile 1) (art. 104 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Con 1 il presente, redatto in duplice originale oltre all'esemplare per il registro, il curatore . . . del fallimento . . . n. . . . nato/a a . . . il . . . residente a . . . in via . . . n. . . . codice fiscale . . . (d'ora in poi locatore) ed il/la sig. . . . . nato/a a . . . il . . . residente a . . . in via . . . n. . . . codice fiscale . . . (d'ora in poi

conduttore o affittuario) convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto Il locatore dichiara di concedere, come concede, in affitto al conduttore, che accetta, l'azienda di proprietà del locatore sita in . . . via . . . avente ad oggetto

. . .

Art. 2 - Durata L'affitto avrà la durata di anni . . . a decorrere dal . . . e verrà così a cessare Page 247 col giorno . . . previa disdetta da inviarsi almeno 12 mesi prima della scadenza naturale del contratto. La durata dell'affitto è compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Art. 3 - Canone Il canone annuo complessivo è fissato in euro . . . (. . .) da pagarsi in rate quadrimestrali anticipate al 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno al domicilio del locatore in . . .

Art. 4 - Patrimonio aziendale Le parti concordemente dichiarano che compongono l'azienda tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ivi compreso il locale in cui l'impresa è esercitata. In particolare, si intendono inclusi nel suddetto patrimonio i beni indicati nell'inventario, allegato al presente contratto e controfirmato da entrambi i contraenti.

Art. 5 - Gestione dell'azienda L'affittuario si impegna a gestire l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, senza modificarne l'attuale destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e le dotazioni come risultanti dall'inventario allegato. L'affittuario potrà aggiungere alla ditta del locatore quella propria, con la precisazione del rapporto di affitto.

Art. 6 - Consenso del locatore per modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni È fatto divieto all'affittuario di procedere a modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni affittati, senza consenso scritto del locatore, il quale, in difetto, potrà pretendere la messa in pristino, a spese dell'affittuario, ovvero ritenere le nuove opere senza alcun compenso.

Art. 7 - Poteri di controllo e d'ispezione del locatore (curatore) Il locatore ha diritto, ai sensi dell'art. 1619 del c.c., di controllare la corretta gestione dell'azienda affittata (previa comunicazione al conduttore), e all'uopo di effettuare ispezioni e sopralluoghi anche a mezzo di propri rappresentanti o di tecnici incaricati.

Art. 8 - Ripartizione delle spese Sono a carico dell'affittuario le sole spese ordinarie, mentre quelle straordinarie restano a carico del locatore.

Art. 9 - Cessione del contratto e sublocazione L'affittuario non può cedere o subaffittare l'azienda senza il consenso scritto del locatore. Page 248

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