Contratto d'affitto di azienda stipulato dal curatore (fac-simile 2) (art. 104 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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N . . . di Rep. N . . . di racc. 1

Repubblica italiana

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . nel mio studio sito in comune di . . . via . . . davanti a me dott. . . . notaio in . . . sono comparsi i signori: . . .; . . .;

. . .

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, i quali rinunciano di comune accordo tra loro e col mio consenso all'assistenza di testimoni al presente atto, convengono e stipulano quanto segue: il curatore. . . del fallimento . . . dà e concede a titolo di affitto, al signor . . . che, sempre a titolo di affitto, accetta, l'azienda dal locatore posseduta e gestita Page 252 in . . . avente per oggetto . . . Fermo restando quanto infra convenuto, le parti dichiarano e riconoscono che a costituire l'azienda data in affitto si intendono compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ad esclusione dei debiti e dei crediti. In particolare si intendono compresi nell'azienda concessa in affitto anche le attrezzature, nonché le scorte vive e morte ed in generale tutti gli elementi quali risultano descritti nell'inventario, che controfirmato dalle parti, si allega sotto "A".

Art. 1 - Durata affitto L'affitto avrà la durata di anni . . . a partire dalla data odierna.

La durata dell'affitto è compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Art. 2 - Denominazione sociale In conformità al disposto degli artt. 2561 c.c. e 2562 c.c., il conduttore è tenuto ad esercitare l'azienda sotto la precedente denominazione che potrà essere assunta dal conduttore quale propria ragione sociale o parte integrante della stessa.

Art. 3 - Gestione azienda Il conduttore si impegna, nei limiti delle sue normali possibilità di lavoro, a mantenere in efficienza l'organizzazione produttiva, commerciale ed amministrativa dell'azienda affittata. Il conduttore si impegna a gestire l'azienda senza modificare l'attuale destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni.

Art. 4 - Corrispettivo Il corrispettivo è di euro . . . che il locatore dichiara di avere già per intero ricevuto, prima d'ora, dal conduttore al quale rilascia ampia e liberatoria quietanza con dichiarazione espressa di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del presente atto.

Art. 5 - Pieno godimento dell'azienda Il locatore garantisce il pieno e pacifico godimento dell'azienda concessa in affitto. In particolare si impegna di sollevare il conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi all'azienda concessa in affitto, nascenti da cause anteriori all'inizio dell'affitto.

Art. 6 - Manutenzione ordinarie Sono a carico del conduttore le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative ai macchinari ed impianti di qualsiasi...

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