Proposta di affitto d'azienda da parte del curatore al giudice delegato (art. 104 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 243

Tribunale di . . . Sezione Fallimentare 1

Fallimento . . . Srl Giudice delegato dott. . . .

Curatore dott. . . .

Ill.mo giudice delegato, Il sottoscritto curatore, dott. . . . Page 244

Premesso - che nel patrimonio della società fallita esiste un'azienda avente per oggetto l'attività di bar, pasticceria e gelateria denominata ". . .", sita a . . . in via . . . n. . . .;

- che, appare utile al fine della più proficua vendita dell'azienda provvedere all'affitto della stessa; - che in data . . . con lettera . . . è stato espresso parere favorevole dal comitato dei creditori.

Propone all'Ill.mo giudice delegato l'affitto dell'azienda ". . ." di proprietà della società fallita al signor . . .

Con ossequi.

. . ., . . .

Il curatore . . .

---------------------

[1] Nel quadro delle nuove esigenze conservative assume una particolare importanza l'istituto dell'affitto dell'azienda, strumento ormai diffuso nella prassi e pienamente in linea con un sistema concorsuale caratterizzato da un fine non esclusivamente liquidatorio, ma indirizzato al recupero delle componenti attive dell'impresa. In realtà, la prassi giudiziaria, ancora prima della legge n. 223 del 1991 (che, all'art. 7 comma 4, dava per scontata la soluzione positiva), aveva largamente utilizzato questo istituto come mezzo per la conservazione temporanea dell'integrità dell'azienda, o di suoi rami, anche nella prospettiva della loro migliore collocazione sul mercato. La riforma ha inteso recepire questa prassi, colmando tuttavia la lacuna normativa, consistente, soprattutto, nella più precisa individuazione degli effetti sulla procedura concorsuale della retrocessione dai terzi affittuari di aziende o di suoi rami. La soluzione, su questo punto, è stata trovata nella previsione di non "responsabilità del patrimonio acquisito all'attivo per i debiti maturati sino alla retrocessione", in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. La deroga trova giustificazione nel bisogno di assicurare che i creditori anteriori, in funzione della cui tutela l'affitto è stato disposto, non vengano ad essere penalizzati dalla condotta dissennata dell'affittuario. Inoltre, sempre in deroga a quanto stabilito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT