DETERMINAZIONE 29 marzo 2007 - Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248. (Determinazione n. 4/2007).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 248/2006, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono pervenuti all'autorita' numerosi quesiti da parte delle Associazioni di categoria, Ordini ed albi professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei compensi professionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Data la rilevanza delle questioni prospettate, l'autorita' ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti degli Ordini professionali, dell'Organizzazione delle societa' di ingegneria e con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del Ministero della giustizia.

In particolare, alcuni Ordini professionali hanno rilevato l'inapplicabilita' della abolizione dei minimi inderogabili delle tariffe professionali, disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006, agli appalti rientranti nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 163/2006 (d'ora innanzi «Codice»).

Le stazioni appaltanti hanno rappresentato difficolta' applicative in relazione alle modalita' di valutazione delle offerte anomale e chiesto chiarimenti circa la possibilita' di continuare ad applicare agli affidamenti in questione il comma 12-bis, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%. Inoltre, hanno segnalato gli elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate applicando la suindicata nuova normativa. Ritenuto in diritto.

In data 4 luglio 2006 e' stato pubblicato il decreto legge n. 223/2006 che, all'art. 2, comma 1, ha disposto che «..... ...sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;.....».

In sede di conversione del suddetto decreto, da parte della legge 4 agosto 2006, n. 248, la disposizione e' stata cosi' modificata alla lettera a): l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero ......». Inoltre, e' stata aggiunta al comma 2 del medesimo art. 1, la seguente disposizione: «nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali».

L'art. 92, comma 2, ultimo periodo del codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006, dispone che: «I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.»

Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 92, comma 4, nell'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53, del codice stesso.

Appare evidente come le disposizioni sopra citate disciplinano in modo confliggente il regime dei corrispettivi per le attivita' libero professionali ed intellettuali. Tuttavia, poiche' le due fonti normative citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi, detta antinomia deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto dall'art. 15, delle disposizioni preliminari del codice civile, dalla cui applicazione deriva che l'art. 2, del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia gia' disciplinata da fonte anteriore (si veda una prima conferma, se pure indiretta, nella giurisprudenza in T.A.R. Marche, 19 luglio 2006, n. 632).

Ne' si puo' sostenere...

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