Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 200/04).

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 novembre 2004 Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei

decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della

23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 200/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 2004 Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000); i decreti ministeriali 24 aprile 2001; il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico); il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito

decreto ministeriale gas); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).

Visti

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01; il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito

documento per la consultazione 4 aprile 2002); la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02; la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito

deliberazione n. 103/03 o linee guida); la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;

Considerato che

l'art. 14, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che gli stessi decreti ministeriali abrogano e sostituiscono i decreti ministeriali 24 aprile 2001; l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001; l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con societa' collegate o partecipate, alcuna attivita' in regime di concorrenza, ad eccezione delle attivita' di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce inoltre che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attivita' produttive, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas altre amministrazioni interessate provvedono a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma; Considerato che

la deliberazione n. 103/03 prevede che il termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione al soggetto interessato dei risultati della verifica preliminare di conformita' di specifici progetti alle Linee guida sia sospeso fino alla ricezione delle eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorita' o dal soggetto da essa delegato e prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, e che l'art. 5, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che la verifica di conformita' alle Linee guida sia effettuata dall'Autorita' nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; l'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che non sono ammissibili i progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti; l'art. 10, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, degli stessi decreti, in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1, dei medesimi decreti, entrambi riferiti all'anno precedente e che il valore di tale rapporto e' funzionale all'operare del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 11, degli stessi decreti; l'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza energetica siano emessi dal Gestore del mercato elettrico; l'art. 4, comma 5, secondo capoverso, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 4, secondo capoverso, del decreto ministeriale gas, prevedono che gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore di cui ai medesimi decreti, a seguito di parere conforme dell'Autorita', ampliando dunque, rispetto a quanto previsto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, il volume di risparmi energetici conseguiti prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui agli stessi decreti, che sono potenzialmente valorizzabili ai fini del conseguimento dei medesimi obblighi; l'art. 3, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ha ridefinito, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001, la distribuzione temporale degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, dei medesimi decreti nel quinquennio di applicazione degli stessi; l'art. 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, introduce nuove norme in materia di biomasse e di generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale; l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art. 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita'; Ritenuto opportuno che

sia necessario adeguare la deliberazione n. 103/03 al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dai decreti stessi, e al disposto dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04; tali adeguamenti non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorita' con la deliberazione n. 103/03, bensi prevedono modifiche ed integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dai decreti 20 luglio 2004 e dalla legge n. 239/04; Ritenuto altresi opportuno correggere alcuni errori materiali riscontrati nell'allegato A alla deliberazione n. 103/03;

Delibera

  1. Di adeguare il disposto dell'allegato A alla deliberazione n.

    103/03 a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dall'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04 e di correggere alcuni errori materiali riscontrati nel medesimo allegato, modificandolo come segue

    in tutto l'allegato, alle parole «24 aprile 2001» sostituire le parole «20 luglio 2004»; in tutto l'allegato, alle parole «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sostituire le parole «Ministro delle attivita' produttive»; in tutto l'allegato, alle parole «Ministro dell'ambiente» sostituire le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»; il comma 1.1, lettera g), e' sostituito dal seguente comma «decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; il comma 1.1, lettera h), e' sostituito dal seguente comma «decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; al comma 1.1, lettera aa), le parole «comma 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001» sono sostituite dalle parole «commi

    5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004»; al comma 5.5, primo capoverso, prima delle parole «Il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4» sono aggiunte le parole «Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 e»; al medesimo capoverso, la parola «potra»

    e' sostituita dalla parola «potranno»; al secondo capoverso, le parole «Il valore aggiornato del coefficiente si applica» sono sostituite dalle parole «Gli aggiornamenti si applicano»; al comma 6.1, alle parole «programma di progetto e di misura» sono sostituite le parole «proposta di progetto e di programma di misura»; al termine del comma 8.1 e' aggiunta la seguente frase...

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