DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1988, n. 352 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale

Coming into Force02 Settembre 1988
Enactment Date27 Luglio 1988
Published date18 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/18/088G0412/CONSOLIDATED/20020615
Official Gazette PublicationGU n.193 del 18-08-1988
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;

Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere al suo adeguamento;

Valutata la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1.

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L. 10.000 per ciascuna delle vacazioni successive.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 2.

Le tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 1988 COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia

AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1988

Registro n. 41 Giustizia, foglio n. 105

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 2,97 al 5,95%;

da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,38 al 4,76%;

da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%;

da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,49 al 2,97%;

da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%;

da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;

da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonche' relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

  1. Sul totale delle attivita':

    fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;

    da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%;

    da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%;

    da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%;

    da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298%;

    da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

  2. Sul totale dei ricavi lordi:

    fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;

    da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%;

    da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%;

    da L. 2.000.000.001 fino e non oltre lire 10.000.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%.

    I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

  1. Sul totale delle attivita':

fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;

da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%; da L...

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