IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;
Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere al suo adeguamento;
Valutata la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1.
Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L. 10.000 per ciascuna delle vacazioni successive.