DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1983, n. 820 - Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale

Coming into Force12 Febbraio 1984
End of Effective Date30 Giugno 2002
Enactment Date14 Novembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/01/28/083U0820/CONSOLIDATED/20020615
Published date28 Gennaio 1984
Official Gazette PublicationGU n.28 del 28-01-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria;

Ritenuta la necessita' di determinare ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico

Sono approvate le allegate tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 novembre 1983 PERTINI MARTINAZZOLI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1984 Atti di Governo, registro n. 49 foglio n. 1

Art 1.

Articolo unico PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Tabelle onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonche' relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

  1. Sul totale delle attivita':

I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

  1. Sul totale delle attivita':

  2. Sul totale dei ricavi lordi:

    da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,05 allo 0,10%. ]]>

    I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art 4 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire unmilione.

Art 5 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 6

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

In ogni caso e' dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

In ogni caso e' dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art 6 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali; di prestiti; di nude proprieta' e usufrutti; di ammortamenti finanziari; di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire cinquecentomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali; di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentomila a lire seicentomila.

Art 7 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi piu' di un bilancio, il compenso complessivo e' costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art 8 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art 9

Per la perizia o la consulenza...

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