IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria;
Ritenuta la necessita' di determinare ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico
Sono approvate le allegate tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 1983 PERTINI MARTINAZZOLI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1984 Atti di Governo, registro n. 49 foglio n. 1