DECRETO 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole

e medie imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1 gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; Visti i regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attivita' produttive in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea; Considerata la necessita' di fornire chiarimenti in merito alle modalita' di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

    Art. 2.

  2. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che

    a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

  3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che

    a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

  4. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che

    a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  5. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

  6. Ai fini del presente decreto

    a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale; c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

  7. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7

    a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

  8. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

    Art. 3.

  9. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

  10. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

  11. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente

    a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attivita' di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

  12. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu' elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.

    Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu' elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati gia' ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa e' ripresa tramite consolidamento.

  13. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni

    a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

  14. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o piu' imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di...

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