DECRETO 5 marzo 1999 - Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Art. 2.

Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori 1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art.

5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprieta' e degli inquilini.

  1. Il contratto tipo definito a livello locale prevede una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorieta', il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  2. L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

  3. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati all'art. 1. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni fissate dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  4. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

  5. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello e' allegato al presente decreto (allegato B), sulla base dei seguenti elementi e condizioni

    1. durata minima di un mese e massima di diciotto mesi; b) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorieta'; c) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorieta' posti a base dello stesso; d) riconduzione del contratto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilita' in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato; e) previsione di una particolare ipotesi di transitorieta' per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto; f) facolta' di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; g) esclusione della sublocazione; h) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile; i) modalita' di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; l) produttivita' di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilita'; m) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392; n) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

  6. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonche' una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

  7. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.

    Art. 3.

    Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede 1. Nei comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati, nonche' nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale e' utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).

  8. I contratti di cui al comma 1 hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all'art. 1.

  9. Gli accordi locali di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si puo', inoltre, tenere conto

    della presenza del mobilio; di particolari clausole; delle eventuali modalita' di rilascio.

  10. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

  11. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello e' allegato al presente decreto (allegato C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni

    1. durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi; b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore; c) facolta' di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; d) facolta' di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralita' di conduttori; e) esclusione della sublocazione; f) modalita' di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; g) produttivita' di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilita'; h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n.

    392; i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

  12. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonche' una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

  13. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

    Art. 4.

    Agevolazioni fiscali 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.

    551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonche' ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.

  14. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui s'intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonche' l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.

  15. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

    Art. 5.

  16. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 5 marzo 1999 Il Ministro dei lavori pubblici Micheli Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 41

    Allegato A CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Il/la sig./soc. (1) ..............................................

    di seguito denominato/a locatore ...................................

    (assistito/a da (3) .................................................

    in persona di ......................................................) Concede in locazione al/alla sig. (1) ..................................................

    di seguito denominato/a conduttore .................................

    identificato/a mediante (2)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT