DECRETO 16 giugno 1998 - Modalita' di attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica; Vista la legge n. 164 del 21 maggio 1998, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura; Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale sono state fissate le interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca per l'anno 1998; Considerata la necessita' di fissare misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca; Considerata la necessita' di fissare le modalita' di erogazione di un'indennita' all'armatore che, durante il periodo di interruzione della pesca, attui misure di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, relativamente alle imbarcazioni da pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 15 giugno 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;

Decreta: Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca disposte con decreto ministeriale in pari data.

  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa e' a carico dei rispettivi bilanci.

    Art. 2.

  3. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto sono corrisposti a condizione che la nave da pesca: a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca; b) sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante, in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per l'interruzione tecnica di cui al decreto ministeriale in pari data, nonche' in armamento durante il medesimo periodo.

  4. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto sono corrisposti, inoltre, a condizione che l'armatore o la societa' di armamento: a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel decreto ministeriale in pari data ai fini dell'interruzione tecnica; b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca.

  5. La mancanza di una sola delle condizioni previste dal presente articolo comporta l'inammissibilita' della domanda di corresponsione dei benefici.

  6. La rispondenza ai requisiti di cui ai commi l e 2 puo' essere dichiarata dall'armatore tramite autocertificazione ai sensi delle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.

    Art. 3.

  7. La misura sociale di accompagnamento prevista dal presente decreto consiste, per quanto riguarda l'equipaggio: a) nella corresponsione del minimo monetario garantito a ciascun membro componente l'equipaggio; b) nella corresponsione, all'armatore o societa' di armamento, degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato, ai fini del successivo versamento da parte del medesimo armatore ai pertinenti istituti...

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