DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 Settembre 2007, n. 227 - Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica


Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica" con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, stabilendo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, le modalita' di utilizzazione del "Fondo";

Visto l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti;

Visto l'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il prelevamento di 42 milioni di euro dalla dotazione iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;

Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al comma medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, che da' attuazione al citato articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e che il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 87;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed, in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della Comunita' europea, in data 4 giugno 2007;

Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalita' e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

  2. per catene logistiche: l'insieme della capacita' di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

  3. per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

  4. per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 1, commi 108 e 105 della...

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